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La remissione tacita della querela opera anche quando il legale rappresentante dell’ente persona offesa citato in udienza non compare senza giustificato motivo

  • Writer: Avv. Aniello Cozzolino
    Avv. Aniello Cozzolino
  • Sep 12, 2024
  • 1 min read

La Seconda Sezione della Corte di Cassazione, con Sentenza n. 29959, depositata il 22 luglio 2024 ha affermato che il disposto dell’art. 152, comma terzo, n. 1, cod. pen., introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. h), d.lgs. n. 150 del 2022 e in vigore dal 30 dicembre 2022, opera anche nel caso in cui il testimone non comparso all’udienza senza giustificato motivo abbia precedentemente sporto querela in qualità di legale rappresentante, in carica, dell’ente persona offesa, alla duplice condizione che conservi tale qualità alla data dell’udienza e che sia legittimato dallo statuto dell’ente rappresentato a rimettere la querela, non comparendo all’udienza per la quale sia stato citato come testimone.

 
 
 

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